La recente installazione delle telecamere per la video sorveglianza all’interno dei locali scolastici della sede di Cividale del Friuli, pone una serie di
problemi legati alla corretta applicazione del DLgs 196/2003 (Codice della privacy).
In particolare è opportuno fare riferimento al provvedimento del Garante della privacy dell’ 8 aprile 2010 che, per gli edifici scolastici, così si esprime:
“L'eventuale installazione di sistemi di video sorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2,
comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalitĂ dei minori in relazione alla loro
vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.
L'utilizzo di tali sistemi può risultare ammissibile solo in casi di stretta indispensabilità , al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti
vandalici.”
Pertanto, in qualitĂ di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003, ordino:
- che il sistema di video sorveglianza, installato all’interno dei locali scolastici, venga attivato solo nei periodi di assenza delle attività didattiche (comprese quelle serali del CTP) e non risulti operante anche nel caso in cui, all’interno dell’edificio scolastico, si svolgano attività in orario extra curricolare, funzionando quindi esclusivamente nei periodi di chiusura della scuola.
- a non attivare il sistema di video sorveglianza fintanto che non siano posizionate le specifiche tabelle informative previste dalla normativa.
Il Dirigente scolastico
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